La busta pesante dei terremotati marchigiani
di Andrea Bugamelli
Avvocato tributarista
A seguito dell’evento sismico che ha colpito la regione Marche nell’anno 2016, i lavoratori dipendenti e i pensionati residenti nel cratere hanno ricevuto la facoltà di percepire rispettivamente lo stipendio ed il trattamento pensionistico lordi, senza subire le ritenute fiscali che sono state sospese per diversi mesi.
Ai sensi dell’art. 23, comma l, lett. e-ter), Decreto Legge n. 32 del 2019, come convertito con modificazioni in Legge n. 55 del 2019, tali soggetti dovrebbero ora versare le imposte oggetto di sospensione “senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 15 ottobre 2019, ovvero, mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento dell’importo corrispondente al valore delle prime cinque rate entro il 15 ottobre 2019“.
L’art. 23 è intervenuto sull’art. 48 Decreto Legge n. 189 del2016 che, sul tema della c.d. busta paga pesante, ha subito una serie di infinite modifiche nel corso degli anni, e che da ultimo prevedeva l’avvio della restituzione degli importi al l giugno 2019 (slittato per l’appunto al 15 ottobre).
Complessivamente il tessuto normativo presenta lacune e contraddizioni, alcune delle quali sanate nel corso delle varie novelle legislative; permangono ancora possibili profili di incostituzionalità, sia a livello di tecnica legislativa nella formazione della legge, sia per il diverso e deteriore trattamento riservato ai terremotati del 2016 rispetto a quelli umbri del 1997 e aquilani del 2009, i quali hanno beneficiato della cancellazione del 60% dei debiti fiscali.
L’attuale proroga al 15 ottobre 2019, evidentemente mirata ad agevolare i soggetti residenti nei luoghi martoriati dal terremoto ed ancora in condizioni di enorme difficoltà, finisce però col vedere minimizzati se non proprio annullati i suoi benefici, essendo previsto che al 15 ottobre 2019 dovrà essere pagato l’intero ammontare debitoreo, cosa evidentemente impossibile per molti contribuenti, oppure andrà avviato il pagamento rateale ma col versamento iniziale delle prime cinque rate in blocco che sarebbero scadute tra giugno e ottobre qualora non fosse stata disposta la proroga. Vi è il rischio, quindi, che ad ottobre 2019 molti soggetti si troveranno lo stipendio interamente impegnato per la restituzione delle vecchie imposte.
Nella sostanza, quindi, nulla è cambiato con il D.L. 32/2019 salvo che – e questo parrebbe l’unica ratio possibile – il differimento ad ottobre sia prodromico ad una rivisitazione della normativa, con l’auspicio che il trattamento fiscale dei terremotati del 2016 sia parificato a quello dei precedenti eventi sismici, come la Carta Costituzionale sembrerebbe consigliare.